Macchie da infiltrazioni: è possibile un risarcimento?
La Cassazione ha definito alcune linee guida, che riassumeremo qui di seguito:
- il condomino danneggiato dalle infiltrazioni ha diritto a ottenere il risarcimento per la tinteggiatura dell’intera stanza interessata dalle macchie di umidità, non solo la zona ove si è evidenziata la perdita. E ciò per evitare le differenze cromatiche derivanti dalla passata di pittura nuova in una singola area;
- il risarcimento deve tenere conto anche dell’IVA versata all’imbianchino in quanto non recuperabile dal condomino (non essendo una spesa inerente all’esercizio di attività commerciale);
- il termine per ottenere il risarcimento è di cinque anni: dopodiché il diritto al risarcimento si prescrive;
- tuttavia il termine per ottenere il risarcimento decorre non già da quando si è verificata l’infiltrazione o dal momento in cui questa è stata scoperta, ma dal giorno in cui la causa è stata rimossa. Secondo la giurisprudenza, infatti, si tratta di un illecito permanente; sicché il diritto a ottenere i danni non cade mai in prescrizione finché il problema persiste.
Se dunque non sono decorsi più di cinque anni da quando il condominio ha eliminato la fonte del danno, l’interessato può presentare una domanda all’assemblea con il preventivo di un imbianchino, chiedendo di essere tenuto indenne dalla spesa o, se già sostenuta, di essere rimborsato. Se l’assemblea non dovesse accettare la richiesta, il danneggiato deve agire dinanzi al giudice contro il condominio.
Posto il valore della spesa, però, la convenienza della causa è tutta da valutare, tenuto anche conto dei lunghi tempi del giudizio. Di certo il condomino danneggiato non può arbitrariamente compensare il proprio credito con le quote condominiali mensili da lui stesso dovute. Sarebbe un comportamento che potrebbe giustificare l’emissione di un decreto ingiuntivo e il successivo recupero coattivo delle somme dovute al condominio.
La compensazione è infatti ammessa solo quando i rispettivi crediti sono certi, liquidi ed esigibili. Lo è solo quello del condominio, non anche quello del proprietario dell’appartamento; quest’ultimo infatti necessita di una sentenza che accerti la responsabilità del condominio e quantifichi l’ammontare specifico del danno.
Dunque, senza una pronuncia di condanna al risarcimento del giudice, il condomino non può auto-liquidare il proprio credito.

