La donazione, se riguarda un immobile o un bene mobile (compresa una somma di denaro) di non modico valore deve avvenire dinanzi al notaio in presenza di due testimoni. L’atto verbale o fatto con scrittura privata non ha alcun valore, è nullo: sicché il donante (o i suoi eredi) possono chiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento (senza limiti di tempo).

Dinanzi al notaio il donatario dovrà dichiarare di voler accettare la donazione. Questo elemento è essenziale: difatti la donazione è un contratto e si perfeziona solo con l’incontro delle volontà di entrambe le parti: donante (chi dona) e donatario (chi riceve).

Chi paga le imposte sulla donazione?

Sulla donazione di non modico valore si paga innanzitutto l’imposta di registro. Questa va versata al notaio per la registrazione dell’atto.

In alcuni casi è dovuta anche l’imposta sulle donazioni, ma si tratta di ipotesi abbastanza rara. Difatti, l’imposta sulle donazioni non va versata per le donazioni di “modico valore” (la modicità si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante).

Inoltre, sono previste aliquote e franchigie agevolate per le donazioni tra parenti. In particolare, l’imposta sulle donazioni viene così calcolata:

  • donazioni tra coniugi, ascendenti e discendenti in linea retta (ossia genitori, figli, nonni, nipoti, ecc.): franchigia di 1.000.000 di euro e aliquota al 4% solo sul valore che eccede il milione;
  • donazioni tra fratelli e sorelle: franchigia di 100.000 euro e aliquota al 6% solo sul valore che eccede la franchigia;
  • donazioni parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado: aliquota al 6% sull’intero importo.

In tutti gli altri casi – quindi per le donazioni a parenti oltre il 4° grado o ad estranei – l’aliquota dell’imposta sulle donazioni è dell’8% e non è prevista alcuna franchigia.

In tutti i casi sopra indicati, e a prescindere dal rapporto di parentela tra donante e donatario, la franchigia è di 1,5 milioni se il beneficiario è un disabile grave.

Invece, l’imposta di registro grava su entrambe le parti coinvolte, quindi sia sul donante sia sul donatario (anche se, normalmente, è quest’ultimo che nei rapporti interni si accolla l’obbligo del versamento).

Oltre a ciò le parti sono tenute a versare l’onorario al notaio ma, di regola, è il donatario a doverlo fare.

Cosa succede se la donazione ha delle condizioni?

Spesso succede che la donazione sia subordinata a oneri e condizioni. In tal caso, il donatario è tenuto a rispettarli. Se non lo fa, il donante (o i suoi eredi) possono chiedere la risoluzione della donazione (Trib. Nocera Inferiore, sent. n.2353 del 28 ottobre 2024).

Facciamo due esempi pratici:

  • condizione: “Ti dono la casa, a condizione che tu ti prenda cura di mia madre.”
  • onere (o “modus“): “Ti dono la casa, con l’onere di destinare una parte del giardino a parco giochi per bambini.”

Quando si trasferisce la proprietà?

La proprietà si trasferisce subito dopo la firma dell’atto notarile, a prescindere dalla successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari necessaria per gli immobili.

Da quel momento, quindi, il donatario diventa titolare del bene. Nel caso di appartamento in condominio, il donatario è corresponsabile con il donante per tutte le spese condominiali da questi non versate nell’anno del rogito e in quello precedente (oltre, ovviamente, alle spese che matureranno dopo la donazione e faranno capo esclusivamente a lui).

Quali sono gli obblighi del notaio dopo la stipula dell’atto?

Il notaio ha molti obblighi:

  • prima della stipula del rogito, deve verificare la conformità dell’atto alla legge, effettuare le visure ipotecarie e catastali, informare le parti sui rischi e sugli effetti giuridici dell’atto;
  • deve registrare l’atto presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (o 30 giorni, in alcuni casi) dalla stipula, versando le imposte dovute (art. 2671 Cod. civ.; Cass. Civ., Sez. 5, n. 6077 del 28-02-2023; Cass. Civ., Sez. 5, n. 22545 del 10-08-2021);
  • se la donazione riguarda beni immobili, il notaio deve trascrivere l’atto nei registri immobiliari nel più breve tempo possibile (e comunque entro 30 giorni), per renderlo opponibile ai terzi (art. 2671 Cod. civ.);
  • deve depositare le somme ricevute dalle parti su un conto dedicato (diverso e distinto dal suo conto corrente personale privato) e usarle solo per pagare le imposte e gli oneri relativi all’atto (Cass. Civ., Sez. 2, n. 23755 del 04-09-2024);
  • se la donazione è a favore di un ente da istituire, il notaio deve denunciarlo al Prefetto entro 30 giorni (art. 3 Disp. att. Cod. civ.);
  • deve conservare l’atto nei propri repertori e renderlo disponibile a chiunque gliene chieda copia.

Il notaio è responsabile per le imposte?

Il notaio è responsabile in solido con le parti per il pagamento dell’imposta principale di registro. Non è responsabile per le imposte complementari o suppletive (Cass. Civ., Sez. 6, n. 3807 del 08-02-2023; Cass. Civ., Sez. 5, n. 22545 del 10-08-2021; Cass. Civ., Sez. 5, n. 6617 del 01-03-2022).

Doveri del donatario

Dopo la donazione, il donatario si assume il cosiddetto “obbligo di prestare gli alimenti al donante”. Di cosa si tratta? Il dovere degli alimenti che ricade sul donatario è disciplinato principalmente dagli articoli 437 e 438 del Codice Civile. Esso scatta solo quando il donante si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In tali circostanze, il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante (ossia a provvedere all’assistenza fisica e/o economica indispensabile alla sopravvivenza). Lo deve fare con precedenza anche se il donante è sposato e/o ha figli, a meno che la donazione non sia stata fatta in riguardo di un matrimonio o non sia una donazione remuneratoria.

La misura degli alimenti deve essere proporzionata al bisogno del donante e alle condizioni economiche del donatario, ma non deve superare il valore della donazione ancora esistente nel patrimonio del donatario. Questo significa che il donatario non è tenuto a fornire alimenti oltre il valore della donazione ricevuta.

Inoltre, l’obbligo di prestare alimenti è considerato una forma di solidarietà sociale e familiare, e il suo fondamento risiede nell’interesse superiore dello Stato al soccorso degli indigenti.

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